
l’art. 8 Costituzione. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge . Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Spiegazione ;
L’articolo 19, inserito nella Parte Prima dedicato ai diritti e doveri dei cittadini, riconosce il principio per cui tutti possono professare liberamente la propria fede religiosa:
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto […]
il costituente si riferisce, più semplicemente, a “tutti”: in tale libertà, dunque, rientrano non solo i cittadini dello Stato italiano ma anche, di fatto, gli stranieri e gli apolidi.
La professione di fede può essere esercitata sia in privato sia in pubblico, così come è riconosciuta la possibilità di farne propaganda, per esempio attraverso scritti o manifestazioni pubbliche.
È anche bene evidenziare che nel sancire tale libertà, l’articolo 19 include anche la libertà di non credere in alcuna fede religiosa, la cosiddetta libertà di ateismo.
L’articolo 19 della Costituzione rappresenta, inoltre, un punto d’incontro tra una libertà più specificamente individuale e una libertà di tipo collettivo (in qualsiasi forma, individuale o associata). Quindi la libertà di professare la propria fede religiosa è riconosciuta all’individuo in quanto tale, ma anche all’individuo facente parte di una formazione sociale.
Così come per altri articoli della Costituzione dedicati alle libertà dei cittadini, esistono dei limiti stabiliti dalla legge. L’articolo 19 sottolinea, infatti, che è possibile professare la propria fede in qualsiasi forma:
[…] purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Per riti contrari al buon costume non si fa riferimento solo a una forma di pudore sessuale, ma anche a tutte quelle pratiche che in qualche modo possano risultare offensive per la persona, anche da un punto di vista fisico (un esempio sono le mutilazioni genitali femminili previste in alcuni credi religiosi, le quali, però, offendono la persona e la dignità dell’individuo).
l’articolo 20 si concentra più su un altro aspetto, facendo riferimento al carattere ecclesiastico e al fine di religione di un’associazione:
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Il Costituente ha voluto fare in modo che non potessero essere previste forme di discriminazione di qualsiasi tipo, nemmeno da parte dello Stato, vietando a quest’ultimo di prevedere trattamenti sfavorevoli verso associazioni o enti solo perché questi abbiano scopi religiosi.
Da questo punto di vista viene sancito anche il principio secondo cui tutte le associazioni di tipo religioso sono poste sullo stesso piano, per cui nessuna deve essere discriminata, sempre posto che vengono rispettati i limiti stabiliti dalla legge.
